Il mandato – Uno dei contratti più complessi del Diritto Italiano

di Francesca Mugnai
Il Mandato
image_pdfimage_print

Condividi anche tu!


Il mandato è uno dei contratti più complessi del Diritto Italiano ed è regolato dagli articoli 1703 e seguenti del Codice civile. In pratica il mandato è un contratto tra due parti: una parte è costituita dal mandatario, che si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte costituita dal mandante.

“Dare mandato” è un’espressione che ormai è entrata nel nostro linguaggio comune, ad esempio quando diciamo “gli ho dato mandato di comprarlo…” In altre parole, il contratto di mandato è un incarico che diamo ad una persona (fisica o giuridica) di fare qualcosa per noi. Tuttavia, il mandato rimane un dei contratti tra più complessi del Diritto italiano perché comprende molte sfaccettature diverse. Vediamone insieme alcuni aspetti principali.

Gli atti giuridici compiuti dal mandatario

agente di commercio

Per atti giuridici si intendono tutte quelle azioni che vengono compiute per conto e nell’interesse del mandante. Ad esempio: la conclusione dei contratti, vendita di prodotti, pagamenti di debiti, acquisti di beni mobili ed immobili e così via. Esistono due tipi di Mandato: quello speciale e quello generale. La differenza è che nel primo vengono specificati tutti gli atti giuridici che dovrà compiere il mandatario per conto del mandante mentre nel secondo no per cui il contratto copre ogni tipo di affare o una serie indeterminata di azioni.

Rappresentanza si – rappresentanza no 

Attraverso il mandato, una parte (il mandatario) compie uno o più atti giuridici per conto del Mandante. Attenzione… abbiamo detto per conto non in nome e per conto. Ad esempio: se il mandatario Mario Rossi acquista una casa per conto del mandante Luigi Bianchi  dal venditore Luca Neri significa che il contratto di compravendita sarà stipulato tra il mandatario Mario Rossi e il venditore Luca Neri. Non serve che nell’atto emerga il nome del mandante Luigi Bianchi, ma l’importante è che si agisca nel suo interesse. Questo si chiama Mandato senza rappresentanza.

Agenti di commercio

Ben diverso è quando il mandatario agisce in nome e per conto del mandante. Ciò significa che ogni azione compiuta dal mandatario è come se fosse compiuta dal mandante in persona anche se non è fisicamente presente. Questo si chiama Mandato con rappresentanza e contiene al suo interno anche una procura cioè un atto che conferisce al mandatario il potere di rappresentare il mandante. In questo caso il mandatario diventa anche procuratore.

Il mandatario può essere sostituito?

Il Codice civile prevede la facoltà per il mandatario di farsi sostituire. Non può essere sostituito quando è stato espressamente stabilito il divieto o quando si tratta di un atto giuridico che deve essere concluso solo dal mandatario. Comunque sia anche quando il mandatario viene sostituito, conserva sempre la sua posizione giuridica. Sarà sempre lui a dover rispondere del suo operato al mandante.

Quando e come può essere revocato il mandato?

Domanda di revoca del mandato

Il mandante può sempre revocare l’incarico al mandatario. A quest’ultimo verrano pagate le spese e corrisposto quanto pattuito fino a quel momento. In alcune situazioni però, la revoca può avvenire solo a determinate condizioni. Quando invece è stata pattuita l’irrevocabilità del mandato, la revoca è consentita ma in questo caso il mandante deve rispondere degli eventuali danni arrecati al mandatario. A meno ché ricorra una giusta causa, cioè un motivo che legittima la decisione di revoca. Un esempio di giusta causa è la condotta palesemente scorretta del mandatario.

Non è ammessa la revoca nel caso in cui il mandato sia stato conferito nell’interesse del mandante e del mandatario o di un terzo (cosiddetto mandato in rem propriam). Salvo se ricorra una giusta causa o se la revocabilità sia tata prevista al momento della stipula del contratto. Se invece siamo in presenza di un mandato collettivo, cioè un mandato conferito da più mandanti, la revoca può avvenire solo se tutti i mandanti sono d’accordo oppure per giusta causa.

Come avete visto la materia è molto complessa e questi sono solo alcuni degli aspetti principali di questo tipo di contratto. Consigliamo a chi avesse la necessità di contrarre un mandato, di farsi consigliare da un consulente del lavoro o dal proprio avvocato per tutelare sé stessi e il proprio operato.

consulenti del lavoro mandato di agenzia

Fonte: Wikipedia

Visits: 30