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Sgombero del ‘Castello delle Cerimonie’ del reality show di Real Time. L’atto avviiene in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina per il reato di invasione di terreni o edifici, con il conseguente ordine di sgombero coato emesso dalla stessa Procura guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso.
Via, dunque, alle operazioni di sequestro e di sgombero dei locali commerciali del complesso immobiliare di Sant’Antonio Abate denominato Grand Hotel La Sonrisa oggetto di confisca e divenuto di proprietà del Comune abatese. Le operazioni sono condotte dalla Polizia Municipale del Comune di Sant’Antonio Abate, coadiuvata dal Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia e dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, come rende noto il procuratore Fragliasso. Sono stati apposti i sigilli agli uffici e ai locali commerciali nonché i cartelli monitori, pubblicizzanti il sequestro, alle strutture e all’ingresso principale, si sta procedendo allo sgombero delle persone presenti e, in prosieguo, si procederà allo sgombero degli arredi e dei macchinari.
Il provvedimento arriva al termine di un complesso iter, con la confisca definitiva di febbraio 2024 e l’ordine di sgombero, scaduto, emesso lo scorso maggio dal Comune, mentre le attività di ristorazione e albergo erano cessate già a giugno, senza che i locali fossero stati liberati e consegnati al Comune, divenutone proprietario, come precisa la Procura in una nota. Il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento della richiesta della Procura, ha ritenuto configurabile il reato di invasione di terreni o edifici, sulla scorta della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha ritenuto integrato il reato su indicato in tutti i casi di occupazione contra ius e sine titulo di un immobile altrui, a prescindere dalla violenza o dalla clandestinità dell’occupazione, anche nel caso del proprietario dell’immobile che ne abbia perduto la proprietà, essendo stato lo stesso acquisito al patrimonio comunale, e che sia rimasto indebitamente nel possesso del bene, essendo sufficiente, per l’integrazione del reato, l’arbitrarietà dell’occupazione.
II GIP, inoltre, ha ritenuto che la sottrazione coattiva dell’immobile alla disponibilità del privato che occupa abusivamente fosse necessaria, al fine di inibire la protrazione del reato oggetto di contestazione, che ha natura permanente, e l’aggravamento delle conseguenze dello stesso. Essendo gli indagati già a conoscenza della necessità di liberare gli immobili, alla stregua dei provvedimenti su indicati e, in particolare, dell’ordinanza comunale di sgombero dell’11.5.2026, alla quale non hanno inteso dare spontanea attuazione, e per l’esecuzione della quale in data 16.7.2026, in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, era già stato autorizzato l’impiego della Forza pubblica, si è ritenuto non necessario che l’ordine coatto di sgombero fosse preceduto dall’intimazione allo sgombero con concessione di un termine per provvedervi spontaneamente.
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