(Adnkronos) –
Ultimi giorni per pagare la rata della rottamazione-quater in scadenza il 31 maggio scorso. Saranno, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro l’8 giugno 2026, in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti quando i termini coincidono con giorni festivi. Â
In caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all’importo dovuto, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e quanto già versato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo, comunica l’Agenzia delle Entrate.Â
Â
La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare la dodicesima rata rottamazione-quater (undicesima per i soggetti con residenza, sede legale o operativa nei territori indicati dal decreto legge n. 61/2023, cosiddetto decreto Alluvione) mentre, per coloro che sono stati riammessi alla Definizione agevolata (legge n. 15/2025), si tratta della quarta rata.Â
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione e con l’App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento. Il versamento deve essere effettuato utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza, disponibili in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it direttamente nell’area riservata oppure inviando una richiesta dall’area pubblica, allegando un documento di riconoscimento.Â
Â
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta rottamazione-quater, è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Â
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.Â
—
economia
webinfo@adnkronos.com (Web Info)


