{"id":9938,"date":"2025-09-24T14:25:22","date_gmt":"2025-09-24T14:25:22","guid":{"rendered":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=9938"},"modified":"2025-09-24T14:25:22","modified_gmt":"2025-09-24T14:25:22","slug":"caso-todde-in-consulta-sardegna-chiediamo-annullamento-atto-decadenza-lede-regione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=9938","title":{"rendered":"Caso Todde in Consulta, Sardegna: &#8220;Chiediamo annullamento atto decadenza, lede Regione&#8221;"},"content":{"rendered":"<p> (Adnkronos) &#8211; La regione Sardegna chiede &#8220;l&#8217;annullamento della ordinanza del Collegio regionale di garanzia del dicembre 2024&#8221;, che ingiungeva la decadenza della presidente eletta Alessandra Todde dal  momento che viene ritenuto &#8220;gravemente lesivo per la regione&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>&#8220;Noi riteniamo &#8211; spiega il legale Omar Chessa in difesa della Regione Autonoma della Sardegna durante l&#8217;udienza pubblica a Palazzo della Consulta &#8211; che l&#8217;atto impugnato del Collegio di garanzia elettorale del dicembre 2024 sia gravemente lesivo per la regione Sardegna perch\u00e9 accerta e ingiunge illegittimamente la sanzione della decadenza al presidente eletto, implicando in questo modo la dissoluzione di tutti gli organi regionali. Se questa decadenza dovesse essere confermata si dovrebbero indire elezioni regionali con gravissimo pregiudizio di tutti gli organi e membri degli organi regionali. E riteniamo che sia gravemente lesiva della sfera costituzionale della regione Sardegna perch\u00e9 ingiungere illegittimamente la decadenza, interrompendo la vita degli organi regionali, compromette gravemente la possibilit\u00e0 di esercizio delle funzioni costituzionali attribuite alla regione Sardegna. E&#8217; un classico conflitto per menomazione e quindi impossibilit\u00e0 di esercizio delle funzioni&#8221;.\u00a0Il legale rigetta quindi le contestazioni opposte dallo Stato rispetto alla inammissibilit\u00e0 del conflitto: &#8220;Noi riteniamo che il ricorso sia ammissibile nel presupposto che il Collegio regionale sia un organo avente natura inequivocabilmente statale&#8221;. &#8220;Gli indici sono numerosi e importanti: \u00e8 un organo istituito dalla legge statale; \u00e8 infatti composto da magistrati, docenti universitari, commercialisti nominati dal presidente della Corte di appello che presiede l&#8217;organo. Esercita funzioni di vigilanza sulle politiche europee; e da che sono stati istituiti limiti  alle spese per le campagne elettorali regionali esercita le sue funzioni di vigilanza su tutte le regioni ordinarie&#8221;. &#8220;Non c&#8217;\u00e8 quindi alcun dubbio che svolga una funzione di primario rilievo costituzionale e che sia un organo statale dal punto di vista strutturale&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>Chessa afferma inoltre che &#8220;l&#8217;ordinanza oltre che illegittima \u00e8 incostituzionale&#8221; e parla di una &#8220;illegittimit\u00e0 che ridonda sulle funzioni costituzionali della regione Sardegna&#8221;. &#8220;Anzitutto \u00e8 illegittima perch\u00e9 dispone l&#8217;accertamento e ingiunge la decadenza fuori dalle ipotesi legislativamente stabilite, della legge 515 1993 a cui fa rinvio la legge sarda del 1994&#8221; che prevede la decadenza &#8220;solo se non presentato il rendiconto anche a seguito di diffida&#8221; e aggancia la conseguenza a sforamento dei limiti spesa. Nessuna delle due ipotesi \u00e8 contestata alla regione Sardegna: Il Collegio &#8220;con riferimento alla prima ipotesi precisa che non ci troviamo davanti ad una mancata presentazione del rendiconto&#8221;. Per quanto riguarda la seconda ipotesi di sanzione decadenziale &#8220;\u00e8 evidente che non pu\u00f2 trovare applicazione nei confronti del presidente di regione perch\u00e9 manca il criterio per determinare il limite di spesa&#8221;. La legge del 94 aveva infatti determinato il limite di spesa facendo riferimento al numero degli abitanti della circoscrizione in cui il consigliere regionale veniva eletto ma &#8220;il presidente della regione non ha delimitazioni circoscrizionali, la determinazione \u00e8 l&#8217;intera regione quindi il criterio non pu\u00f2 essere applicato al presidente elettivo&#8221;. \u00a0<\/p>\n<p>\nSecondo la Regione il conflitto \u00e8 costituzionale: &#8220;La legge 1 del 1994 deve essere interpretata conformemente alla costituzione. Riteniamo che non possa trovare applicazione nei confronti del presidente elettivo per due ragioni: innanziutto per l&#8217;assenza di criteri nel determinare i limiti di spesa ed in secondo luogo perch\u00e9 essendo una legge del 94 \u00e8 stata adottata in una fase storica in cui non c&#8217;era elezione diretta del presidente della regione. E&#8217; chiaro che  cambia quindi con l&#8217;introduzione dell&#8217;elezione diretta l&#8217;assetto fondamentale complessivo&#8221;. &#8220;Noi sappiamo &#8211; prosegue Chiessa &#8211; che in base agli  art 15 e 35 dello Statuto le ipotesi di dissoluzione degli organi costituzionali sono esclusivamente quelle stabilite dal mercato statutario, cio\u00e8 da norme di rango costituzionale e sono ipotesi di stretta interpretazione perch\u00e9 implicano una deroga al principio di sovranit\u00e0 popolare, escluso che in assenza il legislatore del 1994 possa introdurre ipotesi ulteriori. Questo &#8211; osserva &#8211; al limite lo si potrebbe fare con una nuova legge regionale rinforzata ai sensi dell articolo 15&#8221;. Dal momento che potrebbe intravedersi un &#8220;vulnus normativo&#8221;. &#8220;Ma \u00e8 escluso che la legge del 1994 possa essere interpretata come se consentisse al collegio di garanzia di individuare una nuova ipotesi di dissoluzione degli organi regionali&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>\nLa Regione riafferma la&#8221;lesivit\u00e0&#8221; dell&#8217;atto del Collegio: &#8220;\u00c8 stato ricordato che l&#8217;effetto decadenziale si dovrebbe produrre solo a seguito di una delibera consiliare conforme&#8230; A noi pare che questa ordinanza ingiunzione palesi la evidente volont\u00e0 di imporre la decadenza dalla carica del candidato eletto, che si dispone la trasmissione al consiglio regionale ordinando l&#8217;adozione del provvedimento di decadenza. Ma soprattutto si legge che il collegio, accertata la violazione in modo definitivo, delibera la decadenza. E&#8217; evidente che dal punto di vista del Collegio il consiglio regionale non ha alcuna scelta.  A noi pare che la lesivit\u00e0 dell&#8217;atto sia fuori discussione e chiediamo l&#8217;annullamento della ordinanza del Collegio regionale di garanzia del dicembre 2024&#8221;. \u00a0<\/p>\n<p>\nAntonio Saitta, intervenendo per la Sardegna sul secondo ricorso della Regione in Corte costituzionale (3 giugno 2025) &#8211; rispetto alla sentenza in cui il Tribunale di Cagliari rigettava il ricorso della difesa di Todde e confermava la decadenza disposta dal Collegio &#8211; afferma che &#8220;\u00e8 evidente lo straripamento del potere a danno del Consiglio regionale le cui competenze vengono formalmente riconosciute ma sostanzialmente calpestate&#8221;. Si tratta di una sentenza di un organo dello Stato, quindi, che &#8220;non riconosce l&#8217;autonomia garantita alla Regione&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>\n<p>politica<\/p>\n<p>webinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n<div style=\"display:flex; gap:10px;justify-content:center\" class=\"wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend\">\n\t\t<a  href=\"https:\/\/ciaoup.it?action=genpdf&amp;id=9938\" class=\"pgfw-single-pdf-download-button\" ><img src=\"https:\/\/ciaoup.it\/wp-content\/plugins\/pdf-generator-for-wp\/admin\/src\/images\/PDF_Tray.svg\" title=\"Generate PDF\" style=\"width:auto; height:45px;\"><\/a>\n\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; La regione Sardegna chiede &#8220;l&#8217;annullamento della ordinanza del Collegio regionale di garanzia del&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9939,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[3],"class_list":["post-9938","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicati","tag-ultimora"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9938","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9938"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9938\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9987,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9938\/revisions\/9987"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/9939"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9938"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9938"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9938"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}