{"id":7645,"date":"2025-09-18T14:28:30","date_gmt":"2025-09-18T14:28:30","guid":{"rendered":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=7645"},"modified":"2025-09-18T14:28:30","modified_gmt":"2025-09-18T14:28:30","slug":"ia-lesperta-con-ddl-cambia-il-codice-penale-e-si-rafforza-la-tutela-alla-persona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=7645","title":{"rendered":"Ia, l&#8217;esperta: &#8220;Con ddl cambia il codice penale e si rafforza la tutela alla persona&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Approvata la legge quadro sull\u2019intelligenza artificiale, cambia il codice penale e si rafforza la tutela alla persona. A spiegarlo, in un&#039;intervista all&#039;Adnkronos\/Labitalia, l&#039;avvocata Lilla Laperuta, esperta di Diritto del lavoro e contratti pubblici. &quot;La rivoluzione informatica &#8211; afferma &#8211; che, a partire dal secondo Novecento, ha dilatato in maniera esponenziale l\u2019impiego di strumenti digitali nella quotidianit\u00e0, unitamente all\u2019evoluzione tecnologica per effetto della quale oggi le \u2018macchine\u2019 dispongono ormai di margini di auto-apprendimento, auto-organizzazione e auto-decisione, deve necessariamente rispondere alla domanda posta dalla societ\u00e0 civile di assicurare la tutela dei diritti e delle libert\u00e0 delle persone. Al riguardo Stefano Rodot\u00e0 si domandava se, &#039;nel mondo divenuto globale e segnato dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche&#039;, il principio di dignit\u00e0 \u00e8 ancora un viatico. Ed invero, in tale direzione, l\u2019Unione europea ha approntato strumenti regolatori su pi\u00f9 ambiti caratterizzati dalla digitalizzazione, quali la protezione dei dati personali, i diritti sui dati e contenuti digitali, la responsabilit\u00e0 dei fornitori di servizi digitali, la concorrenza dei mercati digitali, il commercio elettronico. Con specifico riguardo all\u2019intelligenza artificiale, al fine di garantirne un utilizzo &#039;corretto, trasparente e responsabile, e in una dimensione antropocentrica&#039;, rileva il regolamento UE 2024\/1689 del Parlamento e del Consiglio del 13 giugno 2024, che &#039;stabilisce regole armonizzate sull\u2019intelligenza artificiale&#039; cosiddetta Ai Act&quot;. \u00a0&quot;Adesso &#8211; sottolinea &#8211; nell\u2019intento di promuovere un approccio trasparente e rispettoso dei diritti fondamentali al Regolamento (UE) 2024\/1689, si affianca la neonata legge quadro, approvata in via definitiva ieri, quale fonte regolatoria nazionale in materia di principi e governance dei sistemi d\u2019intelligenza artificiale. Quanto ai rapporti con l\u2019AI Act, secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea e dalla stessa Corte costituzionale italiana (a partire, riguardo a quest\u2019ultima, dalla sentenza cosiddetta Granital, n. 170 del 1984), viene chiarito il regolamento europeo ha preminenza sulla legge italiana. Quest\u2019ultima, pertanto, si intende rivolta agli aspetti tipici della realt\u00e0 socio-economica nazionale e ai profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e a quelli che la medesima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri&quot;. \u00a0Si legge all\u2019articolo 3: &#039;L\u2019utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve recare pregiudizio allo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica&#039;. &quot;A questo riguardo nel corso dell\u2019esame alla Camera &#8211; precisa &#8211; \u00e8 stata aggiunta la previsione che l\u2019utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non debba altres\u00ec pregiudicare la libert\u00e0 del dibattito democratico da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranit\u00e0 dello Stato nonch\u00e9 i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dall\u2019ordinamento nazionale ed europeo&#039;. L\u2019Agenzia per l\u2019Italia digitale (AgID) e l\u2019Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) sono designate, all\u2019articolo 20, quali autorit\u00e0 nazionali per l\u2019intelligenza artificiale: esse sono, dunque, responsabili di garantire l\u2019applicazione e l\u2019attuazione della P6 normativa nazionale ed unionale. \u00a0&quot;Il Capo V &#8211; analizza l&#039;esperta rubricato &#039;Disposizioni penali&#039; prevede all\u2019articolo 26 una serie di modifiche al codice penale. In primo luogo viene integrato l\u2019art. 61, primo comma, c.p. in materia di circostanze aggravanti comuni, prevedendosi ora tra le predette aggravanti l\u2019aver commesso il fatto mediante sistemi di intelligenza artificiali quando: gli stessi, per la loro natura o le modalit\u00e0 di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso; il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o privata difesa; il loro impiego abbia aggravato le conseguenze del reato. \u00a0&quot;Si ricorda &#8211; chiarisce &#8211; che l\u2019art. 61, primo comma, c.p. prevede, tra l\u2019altro, le aggravanti dell\u2019aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all\u2019et\u00e0, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (n. 5) e dell\u2019aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto (n. 8). L\u2019aggravante di cui la norma in commento si applica ai casi in cui l\u2019ostacolo alla pubblica o privata difesa o l\u2019aggravamento delle conseguenze del reato derivino dall\u2019impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Si prevede, ancora, l\u2019introduzione di una circostanza aggravante del delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino di cui all\u2019art. 294 c.p. L\u2019art. 294 c.p. nel testo vigente punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l\u2019esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volont\u00e0. Nello specifico, la novella introduce un comma aggiuntivo all\u2019art. 294 c.p. volto a prevedere una circostanza aggravante a effetto speciale ai sensi della quale si prevede la reclusione da due a sei anni se l\u2019inganno \u00e8 posto in essere mediante l\u2019impiego di sistemi di intelligenza artificiale&quot;.\u00a0&quot;Infine &#8211; continua l&#039;avvocata Lilla Laperuta &#8211; s&#039;introduce nel codice penale l\u2019art. 612-quater, volto a prevedere il nuovo reato di &#039;Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale&#039;, nell\u2019ambito del titolo XII (Delitti contro la persona), capo III (Delitti contro la libert\u00e0 individuale), sezione III (Delitti contro la libert\u00e0 morale). Il nuovo art. 612-quater c.p. punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque cagioni un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l\u2019impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinit\u00e0. Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa attraverso la disposizione in commento si vuole offrire una tutela rafforzata della persona, incentrando &#039;l\u2019offensivit\u00e0 della condotta sul pregiudizio all\u2019autodeterminazione ed al pieno svolgimento della personalit\u00e0, circostanza confermata anche dalla collocazione sistematica della disposizione fra i delitti contro la persona e, segnatamente contro la libert\u00e0 morale&#039;. Il delitto, inoltre, \u00e8 punibile a querela, ma si procede d\u2019ufficio se il fatto \u00e8 connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d\u2019ufficio ovvero se il fatto \u00e8 commesso nei confronti di persona incapace, per et\u00e0 o infermit\u00e0, o nei confronti di una pubblica autorit\u00e0 a causa delle funzioni esercitate&quot;.\u00a0&#8212;lavoro\/normewebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n<div style=\"display:flex; gap:10px;justify-content:center\" class=\"wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend\">\n\t\t<a  href=\"https:\/\/ciaoup.it?action=genpdf&amp;id=7645\" class=\"pgfw-single-pdf-download-button\" ><img src=\"https:\/\/ciaoup.it\/wp-content\/plugins\/pdf-generator-for-wp\/admin\/src\/images\/PDF_Tray.svg\" title=\"Generate PDF\" style=\"width:auto; height:45px;\"><\/a>\n\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Approvata la legge quadro sull\u2019intelligenza artificiale, cambia il codice penale e si rafforza&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7646,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[2,17],"class_list":["post-7645","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lavoro","tag-adnkronos","tag-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7645","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7645"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7645\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7696,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7645\/revisions\/7696"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7646"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7645"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7645"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7645"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}