{"id":59151,"date":"2026-03-05T00:13:39","date_gmt":"2026-03-05T00:13:39","guid":{"rendered":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=59151"},"modified":"2026-03-05T00:13:39","modified_gmt":"2026-03-05T00:13:39","slug":"antisemitismo-via-libera-al-ddl-dal-senato-ecco-le-norme-previste","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=59151","title":{"rendered":"Antisemitismo, via libera al ddl dal Senato: ecco le norme previste"},"content":{"rendered":"<p> (Adnkronos) &#8211;<br \/>\nVia libera del Senato al ddl sull&#8217;antisemitismo. L&#8217;Aula di Palazzo Madama ha approvato il testo in 5 articoli, che adottata &#8221;la definizione operativa di antisemitismo formulata dall\u2019Assemblea plenaria dell\u2019Alleanza internazionale per la memoria dell\u2019Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance \u2013 IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell\u2019applicazione della legge medesima&#8221;. Inoltre nel provvedimento non risultano previsioni di sanzioni penali, mentre si introduce la figura del &#8220;coordinatore nazionale per la lotta contro l\u2019antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri&#8221;.<br \/>\nEcco il testo approvato, atteso ora da Montecitorio per il via libera definitivo, dal titolo &#8216;Disposizioni per il contrasto all&#8217;antisemitismo e per l&#8217;adozione della definizione operativa di Antisemitismo.\u00a0<\/p>\n<p>Art. 1. (Definizione) \u00a0<\/p>\n<p>1. La Repubblica italiana, in attuazione dell\u2019articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia, ferme restando la libert\u00e0 di critica politica e di espressione del pensiero e la libert\u00e0 di riunione e di associazione, nel rispetto dei princ\u00ecpi costituzionali. \u00a0<\/p>\n<p>2. Ai fini delle attivit\u00e0 e delle disposizioni di cui alla presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l\u2019antisemitismo 2017\/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1\u00b0 giugno 2017, considerata l\u2019unicit\u00e0 storica del fenomeno e delle sue conseguenze, \u00e8 adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall\u2019Assemblea plenaria dell\u2019Alleanza internazionale per la memoria dell\u2019Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance \u2013 IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell\u2019applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che pu\u00f2 essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunit\u00e0 e i luoghi di culto ebraici. \u00a0<\/p>\n<p>3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilit\u00e0 sociale e della sicurezza pubblica.\u00a0<\/p>\n<p>Art. 2. (Strategia nazionale per la lotta contro l\u2019antisemitismo) \u00a0<\/p>\n<p>1. Coerentemente a quanto previsto dal punto 5 della risoluzione sulla lotta contro l\u2019antisemitismo 2017\/2692 (RSP) del Parlamento europeo, la Strategia nazionale per la lotta contro l\u2019antisemitismo \u00e8 adottata dal Consiglio dei ministri sulla base della proposta elaborata dal Coordinatore di cui all\u2019articolo 4. \u00a0<\/p>\n<p>2. La Strategia, adottata su base triennale, nell\u2019ambito delle risorse di cui al l\u2019articolo 5 e secondo le linee di azione di cui all\u2019articolo 3, persegue le seguenti finalit\u00e0: a) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo, nonch\u00e9 di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree e delle comunit\u00e0 e delle istituzioni ebraiche; b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunit\u00e0 ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.\u00a0<\/p>\n<p>Art. 3. (Linee di azione per la Strategia nazionale per la lotta contro l\u2019antisemitismo) \u00a0<\/p>\n<p>Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2, nonch\u00e9 al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, la Strategia nazionale per la lotta all\u2019antisemitismo si sviluppa sulle seguenti linee d\u2019azione, che possono essere ampliate e integrate su proposta del Coordinatore nazionale per la lotta contro l\u2019antisemitismo di cui all\u2019articolo 4: \u00a0<\/p>\n<p>a) utilizzare la banca dati di cui all\u2019articolo 8 della legge 1\u00b0 aprile 1981, n. 121, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonch\u00e9 di promuovere il coordinamento delle attivit\u00e0 di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati; \u00a0<\/p>\n<p>b) prevedere, nell\u2019ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d\u2019odio antisemita sulla rete internet, sentita l\u2019Autorit\u00e0 per le garanzie nelle comunicazioni;\u00a0<\/p>\n<p>c) facilitare, nel rispetto dell\u2019autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attivit\u00e0 didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in merito alla conoscenza del fenomeno dell\u2019antisemitismo, come definito ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2, e della diaspora ebraica, rafforzando la consapevolezza su tali temi e sulle loro implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse. Le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti di cui all\u2019articolo 4, comma 2-bis, della legge 29 maggio 2017, n. 71, in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico di cui all\u2019articolo 3 della medesima legge n. 71 del 2017 e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l\u2019antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo;\u00a0<\/p>\n<p>d) favorire, nell\u2019ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti, ivi comprese quelle di cui al Fondo per la promozione del dialogo di cui all\u2019articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la realizzazione di attivit\u00e0 di ricerca, seminari e incontri in collaborazione con istituzioni universitarie nazionali e internazionali, volti a promuovere il confronto e il rispetto reciproco, nonch\u00e9 a prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza, anche in coerenza con le finalit\u00e0 di contrasto all\u2019antisemitismo della presente legge. Le universit\u00e0 adottano, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare e nell\u2019ambito delle risorse del proprio bilancio, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo, in linea con il codice etico delle stesse universit\u00e0 e in conformit\u00e0 a quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta contro l\u2019antisemitismo. Ai fini del monitoraggio, le universit\u00e0 collaborano con il Coordinatore nazionale per la lotta contro l\u2019antisemitismo; \u00a0<\/p>\n<p>f) promuovere iniziative di formazione specifica per il personale delle Forze di polizia in merito alla conoscenza del fenomeno dell\u2019antisemitismo, ai fini di una corretta individuazione della natura antisemita di un reato, sia in base a quanto previsto dalla definizione operativa di antisemitismo di cui all\u2019articolo 1, comma 2, sia nei casi in cui gli obiettivi dell\u2019atto criminoso siano precipuamente individuati in quanto Ebrei, ebraici, legati agli Ebrei o percepiti come tali; \u00a0<\/p>\n<p>e) potenziare, nell\u2019ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell\u2019ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell\u2019antisemitismo; \u00a0<\/p>\n<p>g) promuovere, nell\u2019ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell\u2019antisemitismo, come definito ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2.\u00a0<\/p>\n<p>Art. 4. (Coordinatore nazionale per la lotta contro l\u2019antisemitismo) \u00a0<\/p>\n<p>1. Il Coordinatore nazionale per la lotta contro l\u2019antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della risoluzione sulla lotta contro l\u2019antisemitismo 2017\/2692(RSP) del Parlamento europeo, \u00e8 nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed \u00e8 incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l\u2019antisemitismo, di cui all\u2019articolo 2 della presente legge, e i successivi aggiornamenti della stessa.\u00a0<\/p>\n<p>2. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell\u2019aggiornamento della Strategia di cui all\u2019articolo 2. Il Gruppo tecnico di lavoro \u00e8 composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero del l\u2019interno, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell\u2019istruzione e del merito, dal Ministero dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, dal Ministero della cultura nonch\u00e9 dalle Autorit\u00e0 politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunit\u00e0, di innovazione digitale e di informazione ed editoria. Sono inoltre componenti del Gruppo tecnico di lavoro rappresentanti designati dall\u2019IHRA, dall\u2019Unione delle comunit\u00e0 ebraiche italiane, dall\u2019Unione giovani ebrei d\u2019Italia, dalla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, dalla fondazione Museo della Shoah, dal Museo nazionale dell\u2019ebraismo italiano e della Shoah. Possono altres\u00ec essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell\u2019informazione, dell\u2019editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche. Per la partecipazione alle attivit\u00e0 del Gruppo tecnico, fermo quanto previsto dal comma 4, non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. \u00a0<\/p>\n<p>3. I componenti del Gruppo tecnico di lavoro di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Qualora sia previsto un compenso a favore del Coordinatore nazionale di cui al presente articolo, lo stesso \u00e8 determinato, nei limiti previsti per il contingente di cui all\u2019articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. \u00a0<\/p>\n<p>5. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell\u2019articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, \u00e8 altres\u00ec definito il contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al coordinatore, cui si provvede nei limiti delle ri\u00acsorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. \u00a0<\/p>\n<p>Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria) \u00a0<\/p>\n<p>1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.\u00a0<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>\n<p>politica<\/p>\n<p>webinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n<div style=\"display:flex; gap:10px;justify-content:center\" class=\"wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend\">\n\t\t<a  href=\"https:\/\/ciaoup.it?action=genpdf&amp;id=59151\" class=\"pgfw-single-pdf-download-button\" ><img src=\"https:\/\/ciaoup.it\/wp-content\/plugins\/pdf-generator-for-wp\/admin\/src\/images\/PDF_Tray.svg\" title=\"Generate PDF\" style=\"width:auto; height:45px;\"><\/a>\n\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Via libera del Senato al ddl sull&#8217;antisemitismo. 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