{"id":45832,"date":"2026-01-22T17:18:01","date_gmt":"2026-01-22T17:18:01","guid":{"rendered":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=45832"},"modified":"2026-01-22T17:18:01","modified_gmt":"2026-01-22T17:18:01","slug":"sciopero-novembre-2023-tar-boccia-precettazione-salvini-e-condanna-mit-a-pagare-3mila-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=45832","title":{"rendered":"Sciopero novembre 2023, Tar &#8216;boccia&#8217; precettazione Salvini e condanna Mit a pagare 3mila euro"},"content":{"rendered":"<p> (Adnkronos) &#8211; La precettazione dello sciopero generale del 17 novembre 2023, che aveva ridotto la durata dell\u2019astensione dal lavoro a quattro ore per tutti i servizi pubblici e privati, disposta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, \u00e8 illegittima. Lo ha stabilito la sentenza odierna del Tar del Lazio per il quale mancavano &#8220;i requisiti di necessit\u00e0 e di urgenza&#8221; previsti dall\u2019art. 8 della legge 146\/1990, legge che stabilisce che la precettazione ministeriale &#8220;\u00e8 uno strumento straordinario&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>Il ricorso presentato da Cgil, Filt Cgil, Uil e Uiltrasporti \u00e8 dunque ritenuto fondato dal Tar che condanna il Mit al pagamento &#8220;in favore delle ricorrenti&#8221; di 3mila euro, &#8220;oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Il citato articolo 8 prevede infatti che, ricorda il Tar, &#8220;il potere di precettazione possa essere esercitato dal Mit di propria iniziativa &#8216;su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessit\u00e0 e urgenza&#8217;&#8221; e che la disciplina in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali \u00e8 &#8220;minuziosamente disciplinata, oltre che dalla legge 146\/1990, dagli accordi, dai codici di autoregolamentazione e, soprattutto, dalle deliberazioni della Commissione, alla quale il legislatore ha attribuito la normale valutazione e verifica delle modalit\u00e0 dello sciopero nonch\u00e9 il potere di adottare le misure necessarie&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>L\u2019iniziativa dell\u2019autorit\u00e0 politica \u00e8 prevista &#8220;solo per i casi di straordinaria eccezionalit\u00e0 che la Commissione non ha potuto previamente valutare e per i quali sussiste pertanto una condizione di urgenza e necessit\u00e0 di provvedere&#8221;. Ma la Commissione, ricostruisce il tar, &#8220;all\u2019esito delle sue interlocuzioni con le confederazioni e organizzazioni sindacali coinvolte&#8221; ha ritenuto opportuno &#8220;soltanto adottare un invito formale&#8221; e &#8220;nulla segnalare al Ministero&#8221;. Insomma, l\u2019ordinanza di precettazione \u00e8 stata adottata senza la previa segnalazione da parte della Commissione e &#8220;cos\u00ec facendo, il Ministero ha finito per sovrapporre la propria valutazione a quella dell\u2019autorit\u00e0 di settore, alterando il vigente assetto regolatorio in materia&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>&#8220;Una motivazione come quella addotta nella specie, a ben vedere, potrebbe, infatti, essere reiterata ad ogni successiva proclamazione di uno sciopero della specie di quello indetto, da parte dei lavoratori delle categorie odierne ricorrenti, con una sostanziale incidenza su un diritto collettivo dei lavoratori che riceve anch\u2019esso tutela costituzionale&#8221;, sottolinea il Tar.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u201cLa sentenza odierna del Tar sconfessa il ministro dei Trasporti: \u00e8 illegittima la precettazione contro lo sciopero generale del 17 novembre 2023, il diritto di sciopero \u00e8 stato quindi violato. Il Tribunale ha infatti accertato l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019ordinanza con cui il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva ridotto autoritariamente lo sciopero generale\u201d. Cos\u00ec il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che aggiunge: \u201cIl Tar ha riconosciuto che il Governo ha compresso il diritto di sciopero in violazione dei presupposti di legge previsti dall\u2019articolo 8 della legge n.146 del 1990\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>Secondo Landini, \u201cla pronuncia \u00e8 lapidaria: non sussistevano n\u00e9 le ragioni di necessit\u00e0 n\u00e9 quelle di urgenza che la legge impone per giustificare un intervento cos\u00ec dirompente sul diritto di sciopero. L\u2019ordinanza ministeriale \u00e8 risultata pertanto priva di adeguata motivazione, sproporzionata e illegittima. Il Tar &#8211; prosegue il leader della Cgil &#8211; riafferma principi fondamentali, direttamente riconducibili all\u2019articolo 40 della Costituzione: il diritto di sciopero non pu\u00f2 essere limitato per mere scelte politiche; la precettazione non pu\u00f2 trasformarsi in uno strumento ordinario di compressione del conflitto sociale\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>\u201cLa Cgil insieme alla Uil vedono cos\u00ec pienamente riconosciute le proprie ragioni: avevano denunciato un abuso di potere e il giudice amministrativo ne ha confermato la fondatezza. La sentenza chiarisce, inoltre, che l\u2019ordinanza illegittima non era finalizzata a tutelare i cittadini, gi\u00e0 garantiti dai servizi minimi essenziali, bens\u00ec &#8211; conclude Landini &#8211; a colpire lo sciopero generale, riducendone l\u2019impatto politico e sociale, in assenza di reali condizioni di emergenza\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>\u201cSiamo molto soddisfatti per l\u2019accoglimento, da parte del Tar, del ricorso di Uil e Cgil contro l\u2019ordinanza con cui, nel novembre del 2023, furono ridotte le ore di sciopero nei servizi pubblici e privati. Avevamo ragione, dunque: quella precettazione fu imposta sulla base di criteri illegittimi\u201d. Lo dichiara il segretario organizzativo della Uil, Emanuele Ronzoni.\u00a0<\/p>\n<p>\u201cLa sentenza sancisce che, in quell\u2019occasione, fu violato il diritto di sciopero, riconosciuto dalla nostra Costituzione. Uil e Cgil \u2013 sottolinea Ronzoni &#8211; avevano agito nel rispetto delle norme, che prevedono la garanzia dei servizi minimi essenziali, mentre il ministro Salvini, evidentemente, era stato mosso da ragioni politiche&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>&#8220;Non c\u2019era, infatti, alcuna motivazione di urgenza n\u00e9 di necessit\u00e0 per ricorrere alla precettazione, adottata con solerzia e determinazione inopportune e che, invece \u2013 conclude Ronzoni \u2013 sarebbero necessarie da parte del ministro per affrontare altri tipi di problemi\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>\n<p>economia<\/p>\n<p>webinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n<div style=\"display:flex; gap:10px;justify-content:center\" class=\"wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend\">\n\t\t<a  href=\"https:\/\/ciaoup.it?action=genpdf&amp;id=45832\" class=\"pgfw-single-pdf-download-button\" ><img src=\"https:\/\/ciaoup.it\/wp-content\/plugins\/pdf-generator-for-wp\/admin\/src\/images\/PDF_Tray.svg\" title=\"Generate PDF\" style=\"width:auto; height:45px;\"><\/a>\n\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; La precettazione dello sciopero generale del 17 novembre 2023, che aveva ridotto la&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":45833,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[3],"class_list":["post-45832","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicati","tag-ultimora"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/45832","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=45832"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/45832\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45841,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/45832\/revisions\/45841"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/45833"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=45832"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=45832"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=45832"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}