{"id":40195,"date":"2025-12-29T21:40:33","date_gmt":"2025-12-29T21:40:33","guid":{"rendered":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=40195"},"modified":"2025-12-29T21:40:33","modified_gmt":"2025-12-29T21:40:33","slug":"fine-vita-consulta-legge-toscana-non-illegittima-interamente-ma-per-singole-norme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=40195","title":{"rendered":"Fine vita, Consulta: legge Toscana non illegittima interamente ma per singole norme"},"content":{"rendered":"<p> (Adnkronos) &#8211; Con la sentenza numero 204 del 2025 la Corte Costituzionale ha respinto le censure statali sull\u2019intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di diverse sue disposizioni. La Corte -spiega una nota della Consulta- ha ritenuto che nel suo complesso la legge regionale sia riconducibile all\u2019esercizio della potest\u00e0 legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegua la finalit\u00e0 di &#8220;dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l\u2019assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che \u2013trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n. 242 del 2019, cos\u00ec come ulteriormente precisate nella sentenza n. 135 del 2024\u2013 chiedano di essere aiutate a morire&#8221;. \u00a0<\/p>\n<p>&#8220;Numerose sue disposizioni hanno per\u00f2 illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale. Pi\u00f9 precisamente, la Corte ha dichiarato incostituzionale l\u2019articolo 2, che direttamente individua i requisiti per l\u2019accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024. Secondo la sentenza, la disposizione viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto alle Regioni \u00e8 &#8220;precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico \u2013in astratto, peraltro, anch\u2019essi suscettibili di modificazioni\u2013 e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale&#8221;. \u00a0<\/p>\n<p>&#8220;La legislazione regionale, infatti, in riferimento a delicati bilanciamenti, &#8220;che attengono essenzialmente alla materia dell\u2019ordinamento civile e penale, non pu\u00f2 pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per cos\u00ec dire &#8216;impossessandosi&#8217; dei principi ordinamentali individuati da questa Corte&#8221;. \u00a0<\/p>\n<p>L\u2019articolo 4, comma 1, \u00e8 stato dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole &#8220;o un suo delegato&#8221;, in quanto, consentendo la presentazione dell\u2019istanza anche a quest\u2019ultimo, &#8220;deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge numero 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio \u00e8 stata inquadrata dalla giurisprudenza di questa Corte&#8221;. \u00a0<\/p>\n<p>&#8220;Incostituzionali -spiega ancora la Consulta- sono stati dichiarati anche gli articoli 5 e 6, in tutte le parti in cui prevedono stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle relative modalit\u00e0 di attuazione. Ferma rimanendo la necessit\u00e0 di una sollecita presa in carico dell\u2019istanza del richiedente, la Corte ha ritenuto che questa disciplina invada la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto coinvolge scelte che necessitano di uniformit\u00e0 di trattamento sul territorio nazionale. Inoltre, la fissazione di termini stringenti contrasta con i principi fondamentali desumibili dalla legge numero 219 del 2017, che invece &#8220;valorizza e promuove la cosiddetta alleanza terapeutica&#8221;, per cui deve essere &#8220;sempre consentita la possibilit\u00e0 di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali, eccetera), ritenga appropriati&#8221;, anche &#8220;attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci&#8221;, &#8220;nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito&#8221;. \u00a0<\/p>\n<p>&#8220;\u00c8 stato dichiarato incostituzionale anche l\u2019articolo 7, comma 1, che, disciplinando il supporto al suicidio medicalmente assistito, impegna le aziende unit\u00e0 sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico nonch\u00e9 l\u2019assistenza sanitaria per la preparazione all\u2019autosomministrazione del farmaco autorizzato. Nel confermare quanto stabilito dalla sentenza n. 132 del 2025, la Corte ha ritenuto che la disposizione regionale viola la competenza concorrente in materia di tutela della salute, in quanto &#8220;non si pone come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, ma come una illegittima &#8216;determinazione&#8217; degli stessi da parte della legislazione regionale&#8221;. \u00a0<\/p>\n<p>La dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 ha anche riguardato i commi 2, primo periodo, e 3, del medesimo articolo 7. Il primo in quanto &#8220;facendo esplicito riferimento a un livello di assistenza sanitaria ulteriore, evoca comunque e illegittimamente, dal punto di vista dell\u2019assetto costituzionale delle competenze, la categoria dei &#8216;livelli essenziali di assistenza&#8217;&#8221;, interferendo quindi su definizioni riservate al legislatore statale. Il secondo laddove prevede che la &#8220;persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito pu\u00f2 decidere in ogni momento di sospendere o annullare l\u2019erogazione del trattamento&#8221;. \u00a0<\/p>\n<p>&#8220;In caso di suicidio medicalmente assistito, infatti, &#8220;non vi \u00e8 propriamente alcuna &#8216;erogazione&#8217; di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell\u2019ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un\u2019assistenza dei sanitari a una persona che dovr\u00e0 compiere da s\u00e9 la condotta finale che direttamente causa la propria morte&#8221;. \u00a0<\/p>\n<p>Immuni da censure sono state invece ritenute le altre disposizioni contenute nella legge regionale. La Corte -conclude la nota- ha ritenuto che l\u2019introduzione di una disciplina a carattere organizzativo e procedurale come quella impugnata non possa ritenersi preclusa dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all\u2019approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell\u2019intero territorio nazionale, l\u2019accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Infatti, nei limiti sopra precisati, i principi fondamentali della materia sono gi\u00e0 desumibili dalla legislazione vigente, letta alla luce della sentenza della Corte.\u00a0<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>\n<p>politica<\/p>\n<p>webinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n<div style=\"display:flex; gap:10px;justify-content:center\" class=\"wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend\">\n\t\t<a  href=\"https:\/\/ciaoup.it?action=genpdf&amp;id=40195\" class=\"pgfw-single-pdf-download-button\" ><img src=\"https:\/\/ciaoup.it\/wp-content\/plugins\/pdf-generator-for-wp\/admin\/src\/images\/PDF_Tray.svg\" title=\"Generate PDF\" style=\"width:auto; height:45px;\"><\/a>\n\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Con la sentenza numero 204 del 2025 la Corte Costituzionale ha respinto le&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":40196,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[3],"class_list":["post-40195","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicati","tag-ultimora"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40195","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=40195"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40195\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40202,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/40195\/revisions\/40202"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/40196"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=40195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=40195"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=40195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}