{"id":29350,"date":"2025-11-19T12:00:35","date_gmt":"2025-11-19T12:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=29350"},"modified":"2025-11-19T12:00:35","modified_gmt":"2025-11-19T12:00:35","slug":"imu-seconda-casa-ce-un-modo-per-non-pagarla-ecco-in-quali-casi-e-possibile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=29350","title":{"rendered":"Imu seconda casa, c&#8217;\u00e8 un modo per non pagarla? Ecco in quali casi \u00e8 possibile"},"content":{"rendered":"<p> (Adnkronos) &#8211;<br \/>\nConto alla rovescia per il pagamento della seconda rata dell&#8217;Imu per il 2025. Per chi non avesse pagato in un&#8217;unica soluzione il 16 giugno scorso, la data da cerchiare in rossi \u00e8 il 16 dicembre. Ma \u00e8 possibile non pagarla?\u00a0<\/p>\n<p>L&#8217;imposta municipale propria (Imu) \u00e8 l&#8217;imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A\/1, A\/8 e A\/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. Si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, fatta salva l&#8217;autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. \u00a0<\/p>\n<p>L&#8217;abitazione principale \u00e8 definita come l&#8217;unit\u00e0 immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\nUna sentenza della Corte Costituzionale (13\/10\/2022 n. 209) ha rivisto un aspetto discusso. In precedenza, per non pagare l&#8217;Imu era necessario che l&#8217;intero nucleo familiare del proprietario avesse sia la residenza anagrafica che la dimora abituale nello stesso immobile. Se ad esempio i coniugi avevano residenze e dimore separate in due immobili diversi, situati nello stesso Comune, l&#8217;esenzione Imu poteva applicarsi solo a una delle due abitazioni.\u00a0<\/p>\n<p>La Corte costituzionale ha invece stabilito che &#8220;\u00e8 incostituzionale la normativa Imu che non consente a entrambi i coniugi la fruizione dell&#8217;esenzione Imu prima casa sui rispettivi immobili ove gli stessi risiedano e vivano stabilmente e singolarmente, avendovi fissato la propria abitazione principale disgiunta rispetto all&#8217;altro coniuge. Spiega, infatti, la Consulta che nell&#8217;attuale contesto caratterizzato dall&#8217;aumento della mobilit\u00e0 nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall&#8217;evoluzione dei costumi, \u00e8 sempre pi\u00f9 frequente l&#8217;ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, per ricongiungersi periodicamente, ad esempio nel fine settimana&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>&#8220;In tali casi non ritenere sufficiente, ai fini dell&#8217;agevolazione Imu, la sussistenza dei requisiti della residenza e della dimora abituale presso un determinato immobile, \u00e8, secondo i giudici costituzionali discriminatorio rispetto a chi, in possesso di pari requisiti, ne beneficia in quanto singolo o convivente di fatto. In conclusione non pu\u00f2 essere evocato l&#8217;obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall&#8217;art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. Di conseguenza dalla norma censurata deve essere espunto il riferimento al &#8216;nucleo familiare&#8217; in quanto discriminatorio rispetto alla logica che consente al singolo o ai conviventi di fatto di godere pro capite delle esenzioni per i rispettivi immobili&#8221;, si legge sul sito del Mef (Dipartimento della Giustizia tributaria).\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Il ministero dell&#8217;Economia ha pubblicato il decreto del 6 novembre 2025, che aggiorna l&#8217;allegato sulle agevolazioni Imu gi\u00e0 introdotte nel 2024. Il provvedimento non stravolge la struttura dell&#8217;imposta, ma raffina i criteri che consentono ai Comuni di intervenire sulle aliquote, in coerenza con l&#8217;effettivo utilizzo dell&#8217;immobile.\u00a0<\/p>\n<p>\nPer i proprietari, soprattutto di case al mare o chalet in montagna, si apre uno scenario potenzialmente pi\u00f9 favorevole, ma con un elemento decisivo: nulla sar\u00e0 automatico, ogni sgravio dipender\u00e0 dalla scelta del Comune ricorda Immobiliare.it.\u00a0<\/p>\n<p>Il decreto amplia dunque il margine di manovra dei sindaci per modulare l&#8217;imposta sulle abitazioni non affittate, non concesse in comodato e utilizzate solo per alcuni periodi dell&#8217;anno. Si parla delle cosiddette case &#8220;a disposizione&#8221;, categoria che comprende in modo naturale le tipiche abitazioni stagionali. Qui la novit\u00e0 \u00e8 significativa: l&#8217;aliquota potr\u00e0 essere graduata non solo a partire da quella base, ma considerando l&#8217;uso effettivo dell&#8217;immobile. Una casa vissuta solo per qualche settimana l&#8217;anno, con consumi ridotti o utenze sospese, potr\u00e0 essere valutata diversamente rispetto a un immobile sfruttato tutto l&#8217;anno.  Attenzione per\u00f2: l&#8217;agevolazione riguarda solo gli immobili non locati. Le case vacanza gestite in forma commerciale, affittate o inserite nel circuito delle locazioni brevi, non rientrano nella logica dello sconto.\u00a0<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>\n<p>cronaca<\/p>\n<p>webinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n<div style=\"display:flex; gap:10px;justify-content:center\" class=\"wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend\">\n\t\t<a  href=\"https:\/\/ciaoup.it?action=genpdf&amp;id=29350\" class=\"pgfw-single-pdf-download-button\" ><img src=\"https:\/\/ciaoup.it\/wp-content\/plugins\/pdf-generator-for-wp\/admin\/src\/images\/PDF_Tray.svg\" title=\"Generate PDF\" style=\"width:auto; height:45px;\"><\/a>\n\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Conto alla rovescia per il pagamento della seconda rata dell&#8217;Imu per il 2025.&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":29351,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[3],"class_list":["post-29350","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicati","tag-ultimora"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29350","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=29350"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29350\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29391,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29350\/revisions\/29391"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/29351"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=29350"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=29350"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ciaoup.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=29350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}