{"id":25517,"date":"2025-11-07T13:55:42","date_gmt":"2025-11-07T13:55:42","guid":{"rendered":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=25517"},"modified":"2025-11-07T13:55:42","modified_gmt":"2025-11-07T13:55:42","slug":"infortuni-luci-e-ombre-su-badge-di-cantiere-e-patente-a-crediti-lanalisi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=25517","title":{"rendered":"Infortuni, luci e ombre su badge di cantiere e patente a crediti: l&#8217;analisi"},"content":{"rendered":"<p> (Adnkronos) &#8211;<br \/>\nBadge di cantiere e patente a crediti. Sono i due aspetti del decreto-legge 59 del 2025, rubricato &#8216;Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile&#8217;, analizzati da Giada Benincasa vicepresidente della commissione di certificazione Deal dell\u2019Universit\u00e0 di Modena e Reggio Emilia. \u00a0<\/p>\n<p>&#8220;Non sono ancora state individuate &#8211; spiega &#8211; le modalit\u00e0 di attuazione del badge di cantiere, le quali verranno determinate, entro sessanta giorni, con apposito decreto interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative. Decreto interministeriale al quale \u00e8 stato demandata anche la disciplina sulle specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l\u2019impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>&#8220;Inoltre &#8211; sottolinea &#8211; la stessa disposizione interviene in materia di vigilanza ad opera dell\u2019Ispettorato nazionale del lavoro, disciplinando che la stessa dovr\u00e0 essere orientata, ai fini del rilascio dell\u2019attestato di cui al primo periodo dell\u2019art. 29, comma 7, dl 19\/2024, convertito, con modificazioni, dalla l. 56\/2024, nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attivit\u00e0 in regime di subappalto, pubblico o privato. Tale disposizione, contenuta al comma 1 dell\u2019art. 3 del dl in commento conferma l\u2019attenzione del legislatore verso un sistema di esternalizzazioni e frammentazione delle filiere produttive, spesso teatro di infortuni e incidenti sul lavoro&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>&#8220;In attesa dei decreti di definizione e individuazione delle modalit\u00e0 di attuazione e degli ambiti di estensione per l\u2019applicazione delle misure richiamate &#8211; avverte Giada Benincasa &#8211; merita evidenziare che, come gi\u00e0 sottolineato per il sistema della patente a crediti, anche nel caso di specie emerge un timido coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, relegate ad una mera funzione consultiva nella fase di definizione dei decreti interministeriali. Se infatti tali meccanismi sono destinati ad essere estesi, per analogia, anche ad altri settori economici, il ruolo delle parti sociali diviene allora ancora pi\u00f9 strategico al fine di intercettare esigenze e tutele specifiche da attuare in un dato settore&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>&#8220;Nonostante l\u2019attenzione posta sulle esternalizzazioni &#8211; spiega &#8211; sembra che questo ulteriore intervento sul Sistema di qualificazione delle imprese abbia perso, di nuovo, l\u2019opportunit\u00e0 di valorizzare metodologie e strumenti per la verifica della genuinit\u00e0 dei contratti (con particolare riferimento a quelli di appalto e subappalto, quale tipologia contrattuale spesso utilizzata nei cantieri edili e per attivit\u00e0 ad alto rischio come quelle svolte negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento) in cui spesso, se privi di genuinit\u00e0 e non rispettosi della normativa di riferimento, si annidano criticit\u00e0 anche di tipo prevenzionistico&#8221;. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Tecnicamente Giada Benincasa ricorda che &#8220;il sistema della patente a crediti \u00e8 un tema di recente emersione su cui il legislatore ha deciso di intervenire nuovamente, introducendo misure e disposizioni pi\u00f9 severe e stringenti, nonostante il breve periodo di applicazione della previgente normativa. Ci\u00f2 appare sintomatico di un malfunzionamento, sul piano dell\u2019effettivit\u00e0 ed efficacia sostanziale, della misura introdotta rispetto agli obiettivi prevenzionistici prefissati, come spesso accade affrontando tematiche inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>&#8220;Nel caso di specie, il dl n. 159\/2025 modifica nuovamente l\u2019art. 27 del d.lgs. n. 81\/2008, rubricato &#8216;Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti&#8217; nonch\u00e9 l\u2019allegato I-bis e l\u2019allegato XII in cui viene aggiunto che all\u2019interno della notifica preliminare di cui all\u2019articolo 99 devono essere specificate le imprese che operano in regime di subappalto. Il rinnovato art. 27, prevede l\u2019introduzione di un nuovo comma, il comma 7-bis, il quale disciplina che la decurtazione dei crediti per le fattispecie di violazioni di cui all\u2019allegato I-bis, numero 21, avviene all\u2019atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza e, a tal fine, l\u2019Ispettorato nazionale del lavoro utilizza le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (Pns) di cui all\u2019articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>&#8220;Negli interventi modificativi del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti &#8211; fa notare &#8211; \u00e8 possibile rintracciare una chiara volont\u00e0 di rendere pi\u00f9 stringenti controlli e sanzioni. Ed invero, da un lato, al comma 8 viene disposto che le competenti procure della Repubblica devono trasmettere tempestivamente all\u2019Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti, &#8216;tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell\u2019esercizio delle proprie funzioni&#8217;; dall\u2019altro lato, al comma 11, viene aumentato del doppio l\u2019importo minimo applicabile per la sanzione amministrativa in caso di mancanza della patente o del documento equivalente, passando dalla locuzione &#8216;non inferiore a euro 6.000 a \u201cnon inferiore a euro 12.000&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>&#8220;Nella stessa prospettiva &#8211; commenta &#8211; si inserisce altres\u00ec la previsione per cui entro sessanta giorni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative, deve individuare, con apposito decreto, gli ambiti di attivit\u00e0 a rischio pi\u00f9 elevato, tenendo in considerazione la relativa classificazione adottata dall\u2019Inail con prioritario riferimento alle attivit\u00e0 in cui \u00e8 elevata l\u2019incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto, al fine di estendere anche a questi il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti ex art. 27&#8221;.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>&#8220;La vera novit\u00e0 del nuovo dl sicurezza &#8211; afferma &#8211; \u00e8 rappresentata dall\u2019introduzione del &#8216;badge di cantiere&#8217; per le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato. Da questo punto di vista, inoltre, le imprese che operano nei cantieri edili non sono gli unici soggetti onerati dal nuovo adempimento: l\u2019art. 3, comma 2, dl 159\/2025, stabilisce che tale obbligo si estender\u00e0 anche ad ulteriori ambiti di attivit\u00e0 a rischio pi\u00f9 elevato. Analogamente a quanto previsto per il sistema della patente a crediti, tali ambiti dovranno essere individuati, con apposito decreto, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi\u00f9 rappresentative&#8221;, continua. \u00a0<\/p>\n<p>Nello specifico, esamina, le imprese che operano nei cantieri edili nonch\u00e9 nei settori e negli ambiti che verranno individuati con il decreto del Ministero del lavoro, sono tenuti \u201ca fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall\u2019articolo 18, comma 1, lettera u), e dall\u2019articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonch\u00e9 dall\u2019articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione\u201d. \u00a0<\/p>\n<p>Tale tessera, da utilizzare come un badge con i dati identificativi del dipendente, deve essere resa disponibile al lavoratore, anche in modalit\u00e0 digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il Sistema informativo per l\u2019inclusione sociale e lavorativa (Siisl). A tal proposito, il decreto specifica altres\u00ec che, conclude, \u201cper i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma Siisl, la tessera, in modalit\u00e0 digitale, \u00e8 prodotta in automatico ed \u00e8 precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>\n<p>economia<\/p>\n<p>webinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n<div style=\"display:flex; gap:10px;justify-content:center\" class=\"wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend\">\n\t\t<a  href=\"https:\/\/ciaoup.it?action=genpdf&amp;id=25517\" class=\"pgfw-single-pdf-download-button\" ><img src=\"https:\/\/ciaoup.it\/wp-content\/plugins\/pdf-generator-for-wp\/admin\/src\/images\/PDF_Tray.svg\" title=\"Generate PDF\" style=\"width:auto; height:45px;\"><\/a>\n\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Badge di cantiere e patente a crediti. 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