{"id":23064,"date":"2025-10-30T10:04:02","date_gmt":"2025-10-30T10:04:02","guid":{"rendered":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=23064"},"modified":"2025-10-30T10:04:02","modified_gmt":"2025-10-30T10:04:02","slug":"tutela-del-professionista-in-caso-di-malattia-assoprofessioni-colap-confassociazioni-confcommercio-professioni-cna-professioni-chiedono-a-governo-e-parlamento-l","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ciaoup.it\/?p=23064","title":{"rendered":"Tutela del professionista in caso di malattia: ASSOPROFESSIONI \u2013 COLAP &#8211; CONFASSOCIAZIONI \u2013 CONFCOMMERCIO PROFESSIONI \u2013 CNA PROFESSIONI chiedono a Governo e Parlamento l\u2019estensione ai professionisti ex Legge n.4\/2013"},"content":{"rendered":"<p>COMUNICATO STAMPA &#8211; CONTENUTO PROMOZIONALE<\/p>\n<p> \u00a0<\/p>\n<p>Roma, 30 ottobre 25. ASSOPROFESSIONI (di cui la Lapet \u00e8 socio fondatore), insieme alle Associazioni professionali dei professionisti ex Legge n.4\/2013 quali: COLAP &#8211; CONFASSOCIAZIONI \u2013 CONFCOMMERCIO PROFESSIONI \u2013 CNA PROFESSIONI, hanno inviato ai rappresentanti di Governo e Parlamento, una richiesta unitaria di estensione della tutela del professionista in malattia o infortunio ( art.1 commi da 927 a 944 Legge n.234\/2021 Legge di Bilancio per il 2022) ai professionisti associativi, poich\u00e9 a tutt\u2019oggi applicabile solo ai professionisti ordinistici. Le Confederazioni chiedono quindi equit\u00e0 e paritetica tutela dei professionisti, in stato di malattia o infortunio, siano essi associativi od ordinistici.\u00a0<\/p>\n<p>La richiesta di modifica della norma in oggetto, giusta nelle finalit\u00e0 poich\u00e9 prevede la sospensione dei termini degli adempimenti tributari propri del professionista e gestiti per conto dei propri assistiti in caso di malattia, infortunio, maternit\u00e0 e malattia dei figli minori, ma fortemente discriminatoria perch\u00e9 esclude i professionisti di cui alla Legge n.4\/2013 iscritti alla gestione separata Inps, riferendosi esclusivamente ai professionisti iscritti in albi.\u00a0<\/p>\n<p>Al di l\u00e0 della incomprensibile discriminazione su un tema cos\u00ec importante e delicato come la tutela dalla malattia, ricordiamo che il nostro ordinamento prevede, dal 2013, per il settore professionale due macro aree, quella ordinistica e quella normata dalla Legge n.4\/2013, purtroppo si deve registrare che gli interventi legislativi che riguardano il mondo professionale, sembrano spesso dimenticare tutto il settore legato al sistema professionistico associativo di cui alla suddetta legge, anche se recentemente il Consiglio dei Ministri ha inserito nella legge Delega di riforma dell\u2019albo unico DCEC un\u2019indicazione specifica sulla tutela delle attivit\u00e0 professionali di cui alla Legge n.4\/2013, ci\u00f2 rappresenta un\u2019importante conferma, data dall\u2019Esecutivo di Governo: il sistema delle professioni nel nostro Paese \u00e8 duale, con due tipologie di percorsi, quello associativo e quello ordinistico.\u00a0<\/p>\n<p>Purtroppo, relativamente alla legge in oggetto che avrebbe dovuto essere estesa dopo un periodo \u2018sperimentale\u2019 di applicazione a tutti i professionisti, si devono registrare discriminazioni anche in pi\u00f9 recenti in modifiche, poich\u00e9 nel mese di settembre 2024, alla Camera, \u00e8 stato approvato un emendamento proposto dal promotore della legge ovvero l\u2019On. De Bertoldi, che s\u00ec modifica la norma originaria inserendo nuove e giuste tutele in caso di maternit\u00e0 o di malattia dei figli minori, ma sempre e soltanto per le professioniste e i professionisti ordinistici discriminando ulteriormente le professioniste ex Legge n.4\/2013, ovvero una discriminazione nella discriminazione.\u00a0<\/p>\n<p>E\u2019 pertanto necessario un intervento legislativo di correzione e ripristino dell\u2019equit\u00e0, come da proposta emendativa che segue:\u00a0<\/p>\n<p>All\u2019 art.1 comma 933 lettera a) della Legge n.234 del 30 dicembre 2021, dopo le parole \u201c\u2026ai relativi\u201d inserire: \u2026albi, registri, elenchi o una delle attivit\u00e0 professionali di lavoro autonomo di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013<br \/>\n;\u201d prosegue nella versione originale.\u00a0<\/p>\n<p>Motivazione: la giusta tutela in caso di malattia o infortunio o maternit\u00e0 a rischio \u00e8 applicabile solo per le iscritte e gli iscritti ad albi professionali escludendo le professioniste e i professionisti di cui alla Legge n.4 del 14\/01\/2013 (Professioni non ricomprese in ordini o collegi) o quelli iscritti in elenchi o registri e indirettamente anche i loro assistiti. I commi da 927 a 944 dell\u2019art. 1 della Legge n.234\/2021 (Legge di Bilancio) trattano la materia, in particolare la discriminazione \u00e8 contenuta nel comma 933 alla lettera a): \u201c933. Ai fini dei commi da 927 a 944: a) per \u00ablibero professionista\u00bb s&#8217;intende la persona fisica che esercita come attivit\u00e0 principale una delle attivit\u00e0 di lavoro autonomo per le quali \u00e8 previsto l&#8217;obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali. Considerando una sorta di paria i professionisti di cui alla Legge n.4\/2013 e i loro assistiti, ci\u00f2 \u00e8 evidentemente stigmatizzabile sia sotto il profilo costituzionale che sociale, ma la norma di fatto contiene anche una grave lesione della concorrenza. Poich\u00e9 si prevede la sospensione degli adempimenti tributari propri del professionista svolti per conto dei suoi assistiti. Pertanto, oltre alla discriminazione tra categorie professionali, i contribuenti potrebbero sentirsi maggiormente tutelati affidandosi ad un professionista indicato nella norma e questo non per maggior competenza, ma per una tutela discriminatoria, con buona pace dei professionisti quali i tributaristi, i revisori legali, i professionisti di pratiche amministrative, gli amministratori di condominio, solo per citare alcune categorie discriminate. Sono pertanto posti su diversi piani del diritto alla salute donne e uomini del settore professionale su un tema come la tutela in caso di malattia che non deve mai prevedere limiti e differenze. L\u2019emendamento elimina tale discriminazione ristabilendo parit\u00e0 di diritti in caso di malattia o infortunio o maternit\u00e0 a rischio.\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\nContatti:<br \/>\nImmediapress<br \/>\nContatti: LAPET<br \/>\nContatti per la stampa:<br \/>\nhttps:\/\/www.iltributaristalapet.it\/IT\/<br \/>\nPagine S\u00ec! SpA https:\/\/www.paginesispa.it\/ tel. 0744.431.927\u00a0<\/p>\n<\/p>\n<p>COMUNICATO STAMPA &#8211; CONTENUTO PROMOZIONALE<\/p>\n<p>Responsabilit\u00e0 editoriale di Immediapress<\/p>\n<p>&#8212;<\/p>\n<p>immediapress<\/p><\/p>\n<div style=\"display:flex; gap:10px;justify-content:center\" class=\"wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend\">\n\t\t<a  href=\"https:\/\/ciaoup.it?action=genpdf&amp;id=23064\" class=\"pgfw-single-pdf-download-button\" ><img src=\"https:\/\/ciaoup.it\/wp-content\/plugins\/pdf-generator-for-wp\/admin\/src\/images\/PDF_Tray.svg\" title=\"Generate PDF\" style=\"width:auto; height:45px;\"><\/a>\n\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COMUNICATO STAMPA &#8211; CONTENUTO PROMOZIONALE \u00a0 Roma, 30 ottobre 25. 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